Secondo la Corte di Cassazione in riferimento alla sentenza del 12 luglio 2018 n. 18392, la detrazione per mantenimento dei figli spetta al genitore che effettivamente ne supporta l’onere economico.
In particolare la sentenza in questione riguarda la lamentela di un coniuge separato consensualmente con i seguenti accordi che stabilivano che:
i. i figli fossero affidati alla madre, la quale doveva provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione;
ii. il ricorrente dovesse versare l’importo mensile rivalutabile di Lire 2.800.000,00 quale “contributo per il mantenimento dei figli”, precisando che “l’assegno è stato determinato essendo la moglie in procinto di impiegarsi con un lavoro retribuito”;
iii. la spese mediche non coperte dal SSN fossero a carico esclusivo del ricorrente, ad eccezione di quelle di “particolare entità” che sarebbero state sopportate “pariteticamente”.
L’Agenzia delle Entrate contestava al coniuge la detrazione dell’assegno versato per il mantenimento dei figli in quanto sosteneva che la detrazione prevista dalla legge prescindeva dall’ammontare della contribuzione, e che anche il coniuge separato dell’appellante aveva chiesto di poter godere della metà della detrazione, considerato che l’accordo di separazione poneva a carico di entrambi i genitori l’obbligo di mantenimento dei figli.
La Corte di Cassazione, dopo aver accertato il fatto che la moglie non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli, ha dato quindi ragione al padre